Whistleblowing Policy

SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE AVVENUTE NEL CONTESTO LAVORATIVO DI FRACCARO SPUMADORO SPA


Premessa

Nella presente pagina sono riassunte, come meglio descritte nel “Regolamento interno in materia di Whistleblowing”, modalità ed informazioni sulle segnalazioni di un illecito Whistleblowing, in attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 24/2023, da colui che abbia acquisito le informazioni sulla violazione nell’ambito di un contesto lavorativo con FRACCARO SPUMADORO SPA .


Principali riferimenti normativi

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (c.d. “Decreto Whistleblowing”) recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 17 dicembre 2023 e si applica anche alla società FRACCARO SPUMADORO SPA .

In attuazione del Decreto Whistleblowing, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha adottato apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Tali Linee Guida sono volte a dare indicazioni per la presentazione ad ANAC delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione, come previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 24/2023, e al contempo forniscono indicazioni e princìpi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni, su cui ANAC si riserva di adottare successivi atti di indirizzo.


Soggetti che possono effettuare la segnalazione

La segnalazione può essere trasmessa dai seguenti soggetti:

  • lavoratori subordinati di FRACCARO SPUMADORO SPA ;

  • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso FRACCARO SPUMADORO SPA ;

  • lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso FRACCARO SPUMADORO SPA per la realizzazione di opere o la fornitura di beni e servizi:

  • liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività a favore di FRACCARO SPUMADORO SPA ;

  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non, che prestano la propria attività a favore di FRACCARO SPUMADORO SPA ;

  • azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso .

Il presupposto per effettuare una segnalazione risiede nell’esistenza di una relazione qualificata tra la “Persona segnalante o Whistleblower” e FRACCARO SPUMADORO SPA , nel quale il primo opera in virtù di attività lavorative o professionali, presenti o anche passate.


Piattaforma informatica

FRACCARO SPUMADORO SPA adotta una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing tramite canale interno che, in linea con le disposizioni del Decreto sopra citato e delle linee guida dell'ANAC in materia, permette di gestire le comunicazioni pervenute da parte della “Persona segnalante o Whistleblower” garantendo, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 2016/679 sulla protezione dei dati personali “GDPR”.

La piattaforma consente al “Responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni”, di interloquire con “Persona segnalante o Whistleblower” e di rendicontare lo stato di avanzamento dell'istruttoria, se avviata, nel rispetto di quanto indicato dalle Linee guida ANAC in materia e della normativa vigente e di fornire riscontro alla “Persona segnalante o Whistleblower”.


Accesso al sistema

Le segnalazioni possono essere inviate in forma scritta attraverso l'apposita piattaforma informatica. L’accesso al Sistema di whistleblowing è consentito “ senza registrazione ”, mediante accesso al seguente indirizzo:

https://whistleblowing.dataservices.it/FRACCARO


Oggetto della segnalazione

Possono essere segnalate le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'integrità di FRACCARO SPUMADORO SPA , di cui la “Persona segnalante o Whistleblower” sia venuta a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 2), 3), 4), 5), 6) del d.lgs. 24/2023 si considerano violazioni:

  • 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di

  • organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

  • 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

  • 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

  • 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché' le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

  • 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.


Contenuto delle segnalazioni

La “Persona segnalante o Whistleblower” deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al “Responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni” di procedere alle necessarie verifiche ed agli accertamenti in merito alla fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

La “Persona segnalante o Whistleblower” fornisce informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse.

Per quanto possibile, nella segnalazione, che deve essere il più possibile circostanziata, debbono risultare chiare:

  • le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

  • la descrizione del fatto;

  • le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il “Responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni” può chiedere elementi integrativi alla “Persona segnalante o Whistleblower” tramite il canale a ciò dedicato.


Nei casi di segnalazioni anonime, se la “Persona segnalante o Whistleblower” è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.


Gestione della segnalazione e tutela della riservatezza

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al “Responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni”, coadiuvato da Studio Sasso rag. Alfredo , che vi provvedono nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale della “Persona segnalante o Whistleblower”.

Ove necessario, detti soggetti possono acquisire atti e documenti da altri uffici di FRACCARO SPUMADORO SPA , avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza della “Persona segnalante o Whistleblower” e del segnalato.


Forme di tutela della “Persona segnalante o whistleblower” e dei soggetti collegati

Il “Decreto Whistleblowing” prevede misure di protezione nei confronti della “Persona segnalante o Whistleblower” e dei soggetti ad essa collegati.

L'identità della “Persona segnalante o Whistleblower” è protetta in ogni fase della segnalazione.

L'identità della “Persona segnalante o Whistleblower” potrà essere rivelata:

  • solo previo consenso espresso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;

  • solo previo consenso espresso, nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la conoscenza dell’identità della “Persona segnalante o Whistleblower” sia indispensabile per la difesa dell'incolpato

Nei confronti della “Persona segnalante o Whistleblower” e dei soggetti ad essa collegati non è consentita, conformemente alla normativa vigente, alcuna forma di ritorsione definita come “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla “Persona segnalante o Whistleblower” o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.

Si tratta, quindi, di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione può essere anche “solo tentata o minacciata”.


Responsabilità della “Persona segnalante o Whistleblower”

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dalla normativa vigente, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti della persona “Persona segnalante o Whistleblower”, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente.

La segnalazione riguarda esclusivamente condotte illecite e non potrà pertanto essere utilizzata per altre rimostranze di carattere personale che attengono alla disciplina del rapporto personale di lavoro.

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